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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTO il r.
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12
febbraio 1928, n. 261, sulla costituzione dell'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.);
VISTA la legge 24
dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'U.N.U.C.I;
VISTO il r.
decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito nella legge 17
dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24
dicembre 1928, n. 3242;
VISTO l'articolo 5 dei
r. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che ha sottoposto
l'U.N.U.C.I. alla vigilanza dei Ministero della guerra;
VISTO il decreto dei
Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 820, coi quale è
stato approvato il vigente statuto dell'U.N.U.C.I.;
VISTO il decreto dei
Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 dei 24 aprile successivo, concernente
"Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al
sesto comma dell'articolo 113 dei decreto dei Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione nazionale ufficiali
in congedo d'Italia";
VISTO il nuovo statuto
deliberato dal Consiglio nazionale dell'U.N.U.C.I. nella riunione
dei 23 giugno 1979;
CONSIDERATO che il
predetto nuovo statuto risulta ispirato all'esperienza acquisita
dall'U.N.U.C.I. nell'arco dell'ultimo trentennio e adeguato alla
mutata realtà sociale;
UDITO il parere del
Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro della Difesa;
DECRETA:
E' approvato l'unito
nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
composto di 41 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine dei
Presidente della Repubblica, dal Ministro della Difesa.
Il presente decreto,
riunito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 1981
PERTINI
LAGORIO
Disposizioni
generali
Art. 1 L'Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), con sede
centrale in Roma, è l'associazione degli ufficiali che hanno
appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze Armate e ai Corpi
Armati dello Stato Italiano e che intendono mantenersi uniti per
meglio servire lo Stato in ogni tempo nonché per concorrere agli
scopi che esso persegue nel campo della loro preparazione
professionale.
Art. 2 l'U.N.U.C.I.,
ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede in
special modo:
a) a tutelare il
prestigio degli ufficiali in congedo, a mantenere alto
il morale e vivo
l'attaccamento alle Forze Armate e al Corpi di appartenenza;
b) ad aggiornare la
preparazione professionale degli iscritti, curandone la cultura,
l'addestramento e l'attività fisica e sportiva;
c) a rendere sempre più
saldi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio di
tutte le Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato;
d) a rappresentare ai
competenti organi gli interessi degli !scritti;
e) a concorrere a
richieste di collaborazione in materia di rappresentanza militare
degli ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della legge 11
. luglio 1978, n. 382.
Art. 3
L'U.N.U.C.I. è apolitica ed accoglie gli ufficiali in congedo
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi Armati
dello Stato, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare
Ordine di Malta, di qualsiasi grado e in qualsiasi posizione, nonché
i cappellani militari appartenenti al ruolo ausiliario ed a quello
della riserva.
Art. 4
L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento delle attività
istituzionali con:
a) il contributo di cui
all'articolo 3, lettera a), del r. decreto-legge 9 dicembre
1926, n. 2352
b) l'importo delle
tessere di riconoscimento e delle relative quote annuali di
convalidazione;
c.
il reddito dei proprio
patrimonio;
d.
le quote volontarie che
gli iscritti desiderino versare per l'incremento
delle attività
istituzionali dell'U.N.U.C.I.;
e) le entrate
straordinarie di qualsiasi genere;
f) i lasciti, le
elargizioni e le donazioni di enti ed. i privati.
Iscrizione all'U.N.U.C.I
Art. 5
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è volontaria
e: a) gratuita, per gli ufficiali che cessano dal servizio
permanente e per quelli di complemento al termine dei servizio di
prima nomina
o di trattenimento. La
consegna della relativa tessera, valida solo per l'anno solare cui
si riferisce, è effettuata per il tramite dei reparti militari che
hanno in forza gli ufficiali all'atto del congelamento,
b) a pagamento, dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione
gratuita, per gli ufficiali che la rinnovano e per quelli che, dopo
un'interruzione, ripristinano l'iscrizione, mediante il versamento
della quota annuale di convalidazione della tessera, presso la
sezione U.N.U.C.I. di appartenenza.
Agli ufficiali in
congedo, decorati dell'Ordine Militare d'Italia o della medaglia
d'oro al V.M., oppure grandi invalidi di guerra, ovvero agli
iscritti che si rendono benemeriti dell'Ente può essere concessa la
tessera U.N.U.C.I. ad honorem. le relative proposte di concessione,
motivate e presentate dal Presidente Nazionale o dai Delegati
Regionali, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio
Nazionale.
Art. 6
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza devo Statuto, non-
ché delle norme regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio
Nazionale.
la tessera U.N.U.C.I. è
equipollente alla carta di identìt2i sotto le condizioni di cui
all'art. 293 - 20 comma - dei regolamenti approvati con r. decreto 6
maggio 1940, n. 635, e, pertanto, costituisce documento di
riconoscimento valido nel territorio nazionale.
Art. 7
L'iscritto che commetta azioni riprovevoli in contrasto con le
finalità dell'U.N.U.C.I. può, con deliberazione dei Collegio
Nazionale dei Probiviri, al quale il Presidente Nazionale devolve il
caso, essere ammonito o sospeso e, in casi di particolare gravità,
espulso dall'Unione.
Art. 8
L'iscritto che incorra nella perdita dei grado cessa di appartenere
all'U.N.U.C.I.; quello che incorre nella sospensione dalle funzioni
dei grado è sospeso dall'appartenenza all'U.N.U.C.I.
La Presidenza nazionale
U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare al Ministero della Difesa gli
iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o penale per motivi
che possono ledere la loro onorabilità.
Organizzazione
Art. 9
L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e
periferici.
Sono organi centrali:
a.
il Presidente Nazionale;
b.
l'Ufficio di Presidenza,
c.
il Consiglio Nazionale,
d) il Collegio
Nazionale dei Probiviri;
c.
il Comitato Centrale di
Amministrazione
d.
il Collegio dei Sindaci;
93 il Segretario Generale;
e.
il Direttore dei Servizi
Amministrativi.
Sono organi periferici:
a) la Sezione e il Nucleo; b) il Delegato Regionale.
Organi centrali
Art. 10 Il
Presidente Nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti gli effetti
morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla le attività.
E' nominato con decreto
dei Ministro della Difesa ed è scelto fra gli ufficiali in congedo
dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica iscritti
all'U.N.U.C.I. che, per prestigio morale, intellettuale e culturale,
godono di generale estimazione.
Il Presidente
Nazionale:
- convoca e presiede
]'Ufficio di Presidenza, il Comitato Centrale di Amministrazione e
il Consiglio Nazionale;
- designa al Ministro
della Difesa, per la nomina, tre Vice Presidenti secondo le norme
dell'art. 11;
- nomina il Segretario
Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi,
- cura l'attuazione
delle delibere adottate dal Consiglio Nazionale e dal Comitato
Centrale di Amministrazione in materia di gestione
amminístrativo-contabile; nei casi d'urgenza ha facoltà di adottare
provvedimenti di competenza dei Comitato Centrale di
Amministrazione, con eccezione di quelli in materia di
predisposizione dei bi- lanci e regolamentare, sottoponendo i
provvedimenti medesimi a ratifica della stesso Comitato Centrale di
Amministrazione nell'adunanza successiva;
- ha facoltà di
delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento di sue attribuzioni;
- propone al Consiglio
Nazionale la nomina dei membri dei Collegio Nazionale dei Probiviri;
- propone al Consiglio
Nazionale la nomina, quali Consiglieri Onorari, di persone estranee
all'U.N.U.C.I. che abbiano acquisito benemerenze verso di essa:
- nomina commissioni
per lo studio di speciali argomenti; - esercita le altre funzioni
demandategli dal presente Statuto;
- dura in carica cinque
anni e può essere confermato; - deve risiedere in Roma o fissarvi la
sua residenza entro trenta giorni dall'assunzione della carica.
In caso di assenza o di
impedimento, il Presidente Nazionale viene sostituito, con le stesse
attribuzioni e facoltà, dal Vice Presi- dente più elevato in grado o
più anziano.
Art. 11I Vice
Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti all'U.N.U.C.I.
appartenenti rispettivamente all'Esercito, alla Marina e
all'Aeronautica, dovendo essere rappresentate nell'Ufficio di
Presidenza le tre Forze Armate.
I Vice Presidenti
durano in carica cinque anni e possono essere confermati; devono
risiedere in Roma o fissarvi la loro residenza entro trenta giorni
dalla nomina.
Esercitano le
attribuzioni loro delegate dal Presidente Nazionale e. assolvono
funzioni di collegamento con le rispettive Forze Armate ai fini
culturali e addestrativi affidati all'U.N.U.C.I..
Art. 12
L'Ufficio di Presidenza:
a) è composto dal
Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale;
b) coadiuva il
Presidente Nazionale nell’esplicazione dei suo mandato;
c) funziona da Comitato
Esecutivo per le attribuzioni che ad esso, vengono delegate dal
Consiglio Nazionale o dal Comitato Centrale di Amministrazione ed è
organo esecutivo dei deliberati degli organi stessi;
d) si raduna
collegialmente su convocazione dei Presidente Nazionale o su
richiesta di almeno due membri.
le sue decisioni sono
prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto dei
Presidente. Se trattasi di questioni giuridico- amministrativo,
possono essere sentiti il Direttore di Servizi Amministrativi, i
Capi Servizio e i Presidenti di eventuali Commissioni.
Art. 13 Il
Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale
nell'esplicazione della qua attività per la coordinazione degli
Uffici della Presidenza e sovrintende all'impiego dei personale
della sede centrale. Può essere autorizzato a firmare la
corrispondenza di ordinaria amministrazione.
Art. 14 Il
Direttore dei Servizi Amministrativi coadiuva il Presidente
Nazionale nella gestione amministrativo-contabile dell'Unione.
Art. 15 Il
Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.N.U.C.I.
ed è composto dal Presidente Nazionale, dal tre Vice Presidenti e
dai Delegati Regionali.
Esso si riunisce a
Roma, presso la sede centrale, almeno due volte l'anno o quando il
Presidente Nazionale ritenga opportuno convocarlo o su richiesta di
un terzo dei suoi membri.
La convocazione dei
Consiglio Nazionale, indicante l'ordine dei giorno, dovrà essere
spedita agli interessati almeno venti giorni prima della data
fissata per le riunioni.
La riunione è valida
con l'intervento di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
Alle adunanze dei
Consiglio Nazionale assistono, senza diritto a voto, i Consiglieri
Onorari, i membri dei Comitato Centrale di Amministrazione di cui
alle lettere b) e e) dei successivo art. 17, i Sindaci, il
Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Il Consiglio Nazionale:
a) stabilisce
l'indirizzo generale delle attività dell'U.N.U.C.I.-,
b) approva il bilancio
preventivo e il conto consuntivo;
c) delibera sui
provvedimenti di carattere straordinario e su quelli che comunque
influiscono sull'indirizzo dell’U.N.U.C.I.;
d) propone eventuali mc>dificazioni
allo Statuto e delibera in merito alle varianti al Regolamento
interno, salvo le diverse competenze previste da leggi e
regolamenti;
e) stabilisce
l'ammontare della quota di convalidazione annuale della tessera di
riconoscimento dell'U.N.U,C.I.:
f) delibera la nomina
dei Consiglieri Onorari di cui al precedente art. lo;
9) delibera la nomina,
su proposta dei Presidente Nazionale, dei membri dei Collegio
Nazionale dei Probiviri.
Le deliberazioni del
Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza; in caso di parità,
prevale il voto del Presidente Nazionale.
Le funzioni di
Segretario dei Consiglio Nazionale sono svolte dal Segretario
Generale o, in sua assenza, da un ufficiale della Presidenza
Nazionale designato dal Presidente.
Art. 16 Il
Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da un presidente, due
membri effettivi e due supplenti iscritti all'U.N.U.C.I.,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato e
residenti in Roma.
I componenti il
Collegio vengono nominati dal Presidente Nazionale, previa delibera
dei Consiglio Nazionale su proposta dello stesso Presidente, e
durano in carica cinque anni.
L'appartenenza al
Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra
carica nell'Unione.
Il Collegio Nazionale
dei Probiviri si riunisce su richiesta del Presidente Nazionale per
esprimere parere su questioni di carattere disciplinare o su
vertenza che possono insorgere tra gli iscritti in quanto tali o tra
questi e gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I.,
indipendentemente da ogni altra azione prevista e consentita agli
interessati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Art. 17 Il
Comitato Centrale di Amministrazione è costituito: a) dal Presidente
Nazionale e dai Vice Presidenti;
b) da tre membri
nominati dal Presidente Nazionale, previo parere del Consiglio
Nazionale, tra gli iscritti particolarmente esperti nelle discipline
giuridico-amministrative: uno di detti membri è scelto fra tre
nominativi designati dai Delegati Regionali;
c) da due
rappresentanti nominati rispettivamente dai Ministeri della Difesa e
dei Tesoro.
I membri di cui alle
precedenti lettere b) e c) durano in carica cinque anni e possono
essere confermati.
Se nel corso dei
quinquennio ciascuno dei componenti viene comunque a cessare dalla
carica, si provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta
in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare
sostituito.
Il Segretario Generale
e il Direttore dei Servizi Amministrativi assistono, quali
consulenti, alle sedute dei Comitato Centrale.
Il Comitato si riunisce
almeno quattro volte l'anno, quando il Presidente Nazionale ritenga
opportuno convocarlo o quando ne richiedono la convocazione almeno
quattro membri.
L'adunanza è valida
quando è la maggioranza dei componenti il Comitato.
Le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti; in. caso di parità, prevale il volto
dei Presidente.
Le funzioni di
segretario dei Comitato sono affidate a un iscritto all'U.N.U.C.I.,
designato dal Presidente.
Art. 18 Il
Comitato Centrale di Amministrazione è l'organo di ordinaria
gestione dell'U.N.U.C.I.. In particolare, in aderenza agli indirizzi
gene- rai fissati dal Consiglio Nazionale:
a) sovrintende
all'andamento generale delI'U.N.U.C.I.;
h) predispone la
formazione del bilancio preventivo e dei conto consuntivo dell'U.N.U.C.I.;
e) propone al Consiglio
Nazionale l'ammontare della quota annuale di iscrizione di
convalidazione della tessera di riconoscimento;
d) delibera su tutti
gli altri argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre al suo
esame;
e) decide sul
provvedimento di propria competenza adottati nei casi d'urgenza dal
Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 10;
f) assolve gli altri
compiti conferitigli dal presente Statuto.
Art. 19 Il
Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due
supplenti nominati dal Ministro della Difesa.
Un membro effettivo e
uno supplente sono designati dal Ministro del Tesoro.
I membri durano in
carica tre anni e possono essere confermati.
Procedono al controllo
amministrativo-contabile della gestione U.N.U.C.I. e al termine di
ogni esercizio finanziario presentano al Consiglio Nazionale una
relazione sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto.
Organi periferici
Art. 20 Elemento
fondamentale dell'organizzazione periferica è la Sezione U.N.U.C.I.
che si costituisce quando il numero degli iscritti non è inferiore a
cento. Se concorrono particolari circostanze, il Presidente
Nazionale, su proposta <:lei Delegato Regionale, sentito il Comitato
Centrale di Amministrazione può costituire sezioni aventi un numero
inferiore di iscritti. Nei capoluoghi di provincia è sempre
costituita la Sezione U.N.U.C.I., qualunque sia il numero degli
iscritti.
Il Presidente di
sezione è eletto, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui
al successivo art. 40 degli iscritti alla sezione e ai Nuclei ad
essa collegati con scelta tra gli iscritti medesimi della Sezione e
dei Nuclei ed assume la rappresentanza della Sezione e dei Nuclei a
tutti gli effetti. la sua elezione deve essere comunicata alla
Presidenza Nazionale, dura in carica cinque anni e può essere
rieletto.
In aderenza alle
direttive impartite dalla Presidenza Nazionale, pro- muove ed
organizza l'attività culturale, addestrativa e sportiva della
Sezione ed attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari
situazioni locali, specialmente per quanto si riferisce alla
coesione degli iscritti.
Il Presidente di
Sezione designa un Vice Presidente, da scegliersi fra gli iscritti,
che la sostituiscono in caso di impedimento o di assenza. Il
nominativo dei Vice Presidente deve essere comunicato alla
Presidenza Nazionale.
Quando l'impedimento o
l'assenza dei Presidente si prolunghino oltre il 900 giorno, egli
decade dalla carica e si procede a nuova elezione.
Art. 21 Presso
la Sezione è istituito un Consiglio di Sezione che, in armonia con
le norme di carattere generale che regolano l'U.N.U.C.I., assiste il
Presidente della Sezione nell'esplicazione delle sue attività.
Il Consiglio di Sezione
è composto dal Presidente della Sezione, che lo presiede, dal Vice
Presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non
superiore a sette, scelti dal Presidente di Sezione fra gli iscritti
che, per la loro particolare esperienza nelle discipline
giuridico-amministrative ovvero nei campo delle attività di
addestramento, sportive, culturali, ricreative, di proselitismo,
assicurino un costante ed efficace impegno in favore degli associati
i cui interessi debbono anche essere rappresentati alla Presidenza
Nazionale nel quadro delle attività considerate nell'articolo 2 del
presente Statuto.
I membri dei Consiglio
di Sezione durano in carica cinque anni, ma possono cessare
anticipatamente dalla carica per decisione motivata dei Presidente
della Sezione oppure a domanda.
Se nel corso dei
quinquennio ciascuno dei componenti il Consiglio viene comunque a
cessare dalla carica, si !provvede alla sua sostituzione e in tal
caso il sostituto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe
rimasto il Consigliere sostituito.
Le deliberazioni dei
Consiglio di Sezione vengono prese a maggioranza dei voti; in caso
di parità, prevale il voto dei Presidente.
Art. 22 Qualora
un Presidente di Sezione non si uniformi, nonostante richiamo, alle
norme dei presento Statuto e alle direttive dei Presi- dente
Nazionale, quest'ultimo ha facoltà di sottoporre il caso all'Ufficio
di Presidenza Nazionale per l'eventuale sostituzione e la nomina, da
parte del Presidente Nazionale, di un Commissario Straordinario, da
scegliersi fra gli iscritti della Sezione. Commissario rimane
in carica fino all'insediamento dei nuovo Presidente, la cui
elezione deve avvenire entro sei mesi dall'avvenuta sostituzione dei
predecessore.
Se una Sezione non è in
grado di funzionare, l'Ufficio di Presidenza Nazionale ha facoltà di
scioglierla e di trasformarla in Nucleo, stabilendo nello stesso
tempo la Sezione della quale il Nucleo stesso e gli altri
eventualmente ad essa collegati dovranno far parte.
Art. 23 Quando
il numero degli iscritti non raggiunge le cento unità, ma supera le
dieci, si costituisce il Nucleo U.N.U.C.I., al quale è preposto un
Capo Nucleo, nominato dal Presidente della Sezione competente per
territorio dal quale dipende a tutti gli effetti. la nomina deve
essere comunicata al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale.
Art. 24
L'ufficiale in congedo residente in località dove non esistono
Sezioni o Nuclei può inscriversi a una Sezione o a un Nucleo di sua
scelta.
Art. 25 Per
ciascuna delle regioni indicate nell'art. 131 della Costituzione
della Repubblica Italiana e successive modificazioni, viene
istituito un Delegato Regionale.
Ai fini della più
economica e funzionale organizzazione periferica dell'U.N.U.C.I., il
Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, può costituire
circoscrizioni U.N.U.C.I. comprendenti più regioni limitrofe.
Il Delegato Regionale è
uno dei Presidenti di Sezione della Circoscrizione Regionale
U.N.U.C.I.; alla sua elezione concorrono tutti i Presidenti delle
Sezioni della Circoscrizione stessa.
Egli rappresenta, nel
Consiglio Nazionale, la Circoscrizione U.N.U.C.I. che lo ha eletto
ed è il rappresentante dei Presidente Nazionale nella Circoscrizione
stessa.
La sede dei Delegato
Regionale coincide con la sede della Sezione di cui è il Presidente.
Il Delegato Regionale:
- indirizza e coordina,
in conformità alle direttive impartite dal Presi-
dente Nazionale,
l'attività culturale, addestrativa, sportiva e amministrativa delle
Sezioni della propria circoscrizione, favorendone i reciproci
legami;
- organizza
manifestazioni comuni fra le sezioni della Circoscrizione
e, d'accordo con i
competenti Delegati Regionali, anche fra più Circoscrizioni;
- riceve e riepiloga le
istanze delle Sezioni relativamente a quanto previsto dall'art. 2
dei presente Statuto e le trasmette alla Presidenza Nazionale,
corredandole di parere.
Art. 26 Gli
organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici
senza autorizzazione della Presidenza Nazionale.
Disposizioni comuni
agli organi centrali e periferici
Art. 27 Per la
partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche manifestazioni si
osservano le disposizioni emanate dal Comandi di Presidio Militare.
Art. 28 Tutte le
cariche sono gratuite.
Al Presidente
Nazionale, ai Vice Presidenti Nazionali, ai componenti il Comitato
Centrale di Amministrazione, ai Sindaci e ai Presidenti di Sezione,
per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria
attività, può essere attribuito un rimborso spese, non costituisce
emolumento, nella misura stabilita dal Presidente Nazionale, sentito
il Comitato Centrale di Amministrazione.
Analogo rimborso spese
può essere corrisposto ai componenti di eventuali commissioni
nominate dal Presidente Nazionale, che ne stabilisce l'entità,
sentito i,1 Comitato Centrale di Amministrazione.
Il rimborso spese di
cui al comma precedente non è cumulabile con quello previsto dal 2"
comma dei presente articolo.
Art. 29 Per
l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali e periferici
dell'U.N.U.C.I. possono avvalersi dell'opera di coadiutori -
ufficiali iscritti e sottufficiali in congedo - che offrono
spontaneamente la loro collaborazione.
Ai coadiutori può
essere concesso un rimborso spese, non costituente emolumento,
stabilito dal Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale di
Amministrazione.
Alla nomina dei
coadiutori delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono i Presidenti delle
Sezioni, segnalandone i nominativi alla Presidenza Nazionale e al
Delegato Ragionale.
Il numero dei
coadiutori per ciascuna sezione viene stabilito, all'inizio di ogni
anno, dalla Presidenza Nazionale in base al numero degli iscritti
alla Sezione stessa alla data dei 31 dicembre dell'anno prece-
dente.
Disposizioni
amministrative e contabili
Art. 30 L'anno
finanziario dell’U.N.U.C.I. ha inizio il 1 e termina il 31
dicembre.
Art. 31 Il
bilancio di previsione e il conto consuntivo economico-patrimoniale
e finanziario, predisposti dal Comitato Centrale di Amministrazione,
giusta le norme di legge in vigore, debbono essere sottoposti
all'approvazione de1 Consiglio Nazionale, rispettivamente entro il
31 ottobre di ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno
successivo.
Entrambi i documenti,
nonché gli atti di straordinaria amministrazione e le delibere
concernenti i rimborsi spese, debbono essere tra- smessi, entro
dieci giorni dall'approvazione, al Ministero della Difesa, al
Ministero dei Tesoro e alla Corte dei Conti, per i controlli di
competenza, secondo le leggi in vigore.
Art. 32 La
Presidenza Nazionale assegna annualmente alla Sezione le somme
necessarie per l'attività propria e dei Nuclei ad essa collegati.
La Sezione è tenuta a
dare il rendiconto di gestione alla Presidenza Nazionale durante
l'anno, con la periodicità stabilita dal regolamento interno.
Art. 33 La
gestione dei rimborso spese di cui all'art. 29 per i
coadiutori degli organi periferici è affidata al Delegato Regionale.
Art. 34 Le
eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti a honorem. o dagli
altri iscritti in aggiunta alla quota annuale di convalidazione
della tessera vengono versate dalle Sezioni alla Presidenza
Nazionale.
Art. 35 Il
patrimonio dell'U.N.U.C.I.. è costituito dai proventi di cui
all'art. 4 dei presente Statuto, dagli eventuali avanzi di gestione
che possono essere destinati ad incrementi dei patrimonio e dagli
altri beni comunque acquisiti.
Art. 36 La quota
annuale di convalidazione della tessera viene, di massima, versata
da ogni iscritto direttamente presso la sede della Sezione di
appartenenza o attraverso versamenti sui c/c della Sezione stessa.
Organi costituiti
all'esterno
Art. 37 Previo
intese della Presidenza Nazionale con le competenti Autorità,
possono essere costituite all'estero Sezioni U.N.U.C.I. fra gli
ufficiali in congedo ivi residenti.
Il Presidente della
Sezione U.N.U.C.I. è eletto dagli iscritti alla Sezione.
Le Sezioni all'estero
hanno amministrazione autonoma e debbono essere autosufficienti: a
tale scopo compilano un proprio bilancio. La quota di convalidazione
annuale della tessera U.N.U.C.I. è stabilita da ciascun Presidente
di Sezione in base al valore della moneta e alle condizioni locali.
La tessera U.N.U.C.I.,
valida solo per i1 territorio italiano, è rilasciata dalla
Presidenza Nazionale e deve essere convalidata dell'Autorità
Consolare.
Adesione ad
organizzazioni internazionali
Art. 38
L'U.N.U.C.I. può aderire in condizioni di parità e previa decisione
dei Ministero della Difesa, sentito il Ministero degli Affari
Esteri, ad organizzazioni internazionali fra gli ufficiali in
congedo, di cui faccia- no parte Enti similari appartenenti a Stati
con i quali intercorrono normali rapporti diplomatici.
Rivista "Unucí"
Art. 39 La
Presidenza nazionale pubblica la rivista "Unuci", che viene inviata
gratuitamente a tutti gli iscritti.
La rivista può essere
inviata altresì alle vedove e ai figli di ufficiali già iscritti che
ne facciano richiesta e che versino una quota uguale a quella
stabilita per l'iscritto a pagamento.
Il direttore della
rivista è nominato dal Presidente Nazionale, sentito l'Ufficio di
Presidenza.
Disposizioni finali
Art. 40 Nel
termine di un anno dall'entrata in vigore dei presente Statuto dovrà
essere emanato il Regolamento interno di attuazione, che sarà
predisposto dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, approvato dal
Consiglio Nazionale ed emanato dal Presidente Nazionale dell'U.N.U.C.I..
Art. 41 Il
presente Statuto sostituisce quello approvato con decreto dei
Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949, n. 820.
VISTO d'ordine del
Presidente della Repubblica
Il Ministro della
Difesa |